Decreto Sostegni

Decreto Sostegni

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO:

L’articolo 1 introduce un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita Iva, purché residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che:

– svolgono attività d’impresa con ricavi non superiori ad euro 10 milioni nel 2019.

– arte o professione, con compensi non superiori ad euro 10 milioni nel 2019.

Il contributo a fondo perduto non spetta:

– ai soggetti la cui attività risulti cessata al 23 marzo 2021;

– ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo il 23 marzo 2021;

– agli enti pubblici di cui all’articolo 74 del DPR n. 917 del 1986;

– agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del DPR n. 917 del 1986.

Ulteriori condizioni per poter beneficiare del contributo a fondo perduto:

Per richiedere il contributo è necessario che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020, tenuto in considerazione il momento di effettuazione dell’operazione, sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

Di seguito riportiamo un dettaglio inerente all’importo del contributo a fondo perduto per il quale sono previste delle percentuali da applicare sulla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e quello dell’anno 2019.

Percentuali del Contributo a fondo perduto

Ricavi e compensi del secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto (2019)

Percentuale da applicare alla differenza tra fatturato medio mensile 2020 e 2019

Ricavi e compensi non superiori ad euro 100.000

60%

Ricavi e compensi compresi tra euro 100.000 ad euro 400.000

50%

Ricavi e compensi compresi tra euro 400.000 ad euro 1.000.000

40%

Ricavi e compensi tra euro 1.000.000 ad euro 5.000.000

30%

Ricavi e compensi tra euro 5.000.000 ad euro 10.000.000

20%

 

Data di apertura della Partita Iva, cosa cambia:

I possessori di partita Iva attiva al 31.12.2018 potranno considerare come fatturato medio mensile, sia per il 2019 che per il 2020, il totale di fatturato annuo diviso 12.

Coloro che hanno avviato un’attività da gennaio 2019 dovranno considerare, ai fini del calcolo del fatturato medio mensile per l’anno 2019, il fatturato dal primo giorno del mese successivo a quello di apertura della partita Iva diviso il numero di mesi rimanenti. Per il 2020 resta valida la divisione del fatturato per le 12 mensilità.

Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal primo gennaio 2019 il beneficio spetta, nei limiti del minimo percepibile, anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi, purché rispettino il presupposto dei ricavi non superiori a 10 milioni di euro.

 

Sono previsti dei limiti massimi e minimi per l’erogazione del contributo come di seguito riportato:

  • Limite massimo pari ad euro 150.000,00;
  • Limite minimo per le persone fisiche pari ad euro 1.000,00;
  • Limite minimo per i soggetti diversi dalle persone fisiche pari ad euro 2.000,00.

Errori da non commettere:

L’stanza per gli aiuti del Decreto Sostegni potrà essere presentata dal 30 marzo al 28 maggio 2021.

L’Agenzia delle Entrate verificherà i dati riportati nell’istanza confrontando i ricavi conseguiti nel 2019 con quelli relativi al 2020 e la corretta indicazione della fascia per il calcolo percentuale dell’importo ricevibile.

Qualora l’Agenzia delle Entrate dovesse riscontrare delle incongruenze, potrebbe sospendere la richiesta rimandando al contribuente la possibilità di inviare una nuova domanda corretta o di sanare la propria posizione fiscale se le dichiarazioni trasmesse risultassero sbagliate. In caso di accesso al fondo in maniera illegittima, l’Agenzia della Riscossione potrebbe procedere al recupero dei fondi applicando delle sanzioni ed ulteriori procedimenti penali.

 

Ulteriori informazioni circa il contributo a fondo perduto:

– non concorre alla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi;

– non concorre alla base imponibile IRAP;

– in alternativa alla erogazione in denaro, su scelta irrevocabile del contribuente, il contributo può essere corrisposto totalmente sotto forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. In caso di compensazione non si applicano i limiti annuali e quelli riferiti ai crediti d’imposta.

Per ottenere il contributo a fondo perduto è necessario inviare, in via telematica, una istanza all’Agenzia delle Entrate che può essere presentata anche tramite gli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998.
Il documento di cui sopra deve essere spedito entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica di presentazione ed è necessario un apposito provvedimento per definire il contenuto ed i termini di presentazione dell’istanza stessa.

IMPRESE AGRICOLE, GLI AIUTI:

Benefici destinati anche ad operatori agricoli che producono reddito d’impresa, imprese agricole titolari di reddito agrario (ex art. 32 del Tuir) quali imprenditori individuali e società semplici. Le condizioni per l’accesso al fondo non variano rispetto a quelle indicate per le altre attività produttive così come non cambiano gli importi minimi o massimi eventualmente percepibili.

Le percentuali per individuare l’ammontare del sostegno andranno calcolate prendendo in considerazione il volume di affari degli anni 2019 e 2020.

Per i produttori agricoli in regime di esonero dagli adempimenti (ex art. 34, comma 6, D.p.r. 633/1972), il fatturato dovrà essere determinato sulla base delle operazioni con “autofattura” dai cessionari.

LAVORATORI NON TUTELATI DA CASSA INTEGRAZIONE E COLLABORATORI SPORTIVI:

Sarà l’Inps ad erogare, per euro 2.400,00, le indennità per lavoratori precari non tutelati dalla cassa integrazione e, per un importo variabile tra i 1.200,00 ed i 3.600,00 euro, per i collaboratori sportivi.

Le procedure di richiesta di fondi sono le stesse previste nei precedenti “Ristori” ed, in particolare, l’indennità è destinata alle seguenti categorie:

  • Dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazioni (settori diversi da stabilimenti termali e turismo) che hanno cessato il rapporto di lavoro tra il primo gennaio 2019 ed il 23 marzo 2021 e che, in tale periodo, abbiano lavorato per almeno trenta giorni.
  • Lavoratori intermittenti che abbiano prestato lavoro per almeno trenta giorni nel periodo dal primo gennaio 2019 al 23 marzo 2021.
  • Lavoratori autonomi privi di partita iva e non iscritti a forme previdenziali obbligatorie che nel periodo dal primo gennaio 2019 al 23 marzo 2021 non siano stati titolari di contratti autonomi occasionali.
  • Incaricati alle vendite a domicilio con reddito, nel 2019, superiore a 5.000,00 euro.
  • Titolari di partita iva attiva iscritti alla gestione separata al 23 marzo 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali d’obbligo.

I possibili beneficiari di cui nelle righe precedenti non devono essere, alla data di presentazione della domanda, titolari di pensione o contratto di lavoro subordinato con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità.

 

CONTRIBUTI 2021, SCONTI PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI:

Sono ancora da chiarire, tramite decreto del Ministero del Lavoro, le modalità per ottenere il contributo di importo massimo pari ad euro 3.000,00 ai lavoratori autonomi iscritti all’ Inps (gestione artigiani, commercianti, coltivatori diretti) ed ai Professionisti iscritti alla gestione separata Inps o alle Casse di previdenza private. I possibili beneficiari dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

  • Reddito complessivo del 2019 non superiore a 50.000,00 euro;
  • Calo del fatturato o dei corrispettivi del 2020 non inferiore al 33% rispetto all’anno precedente.

I fondi stanziati dal Governo dovranno coprire anche l’esonero dei contributi previdenziali di medici, infermieri e altri professionisti e operatori sanitari già in pensione e riassunti per fronteggiare l’epidemia.

 

La legge di Bilancio parla di esonero parziale e, quindi, occorrerà attendere i decreti ministeriali per capire come l’aiuto verrà declinato in favore delle diverse categorie.

Lo sgravio, invece, potrebbe essere totale ad esempio per un libero Professionista iscritto alla gestione separata, non tenuto al minimale, con reddito non superiore a 12.000,00 euro e aliquota Ivs del 25 per cento.

In attesa di istruzioni è anche il calcolo della riduzione del 33%, che potrebbe avvenire con modalità analoghe a quelle del contributo a fondo perduto dell’articolo 1 del decreto Sostegni; al momento non vi è nessuna indicazione a riguardo e non è stato precisato se coloro che hanno avviato un’attività nel 2019 potranno beneficiare dell’agevolazione.

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