Decreto Cura Italia – Principali novità

Decreto Cura Italia – Principali novità

Per fronteggiare l’emergenza Coronavirus il Governo ha emanato il decreto “Cura Italia” del 17 marzo 2020. Il “Cura Italia” si rivolge ad imprese, professionisti e persone fisiche e prevede proroghe, rinvii di pagamenti e agevolazioni. Di seguito tratteremo sinteticamente le misure più importanti contenute nel decreto legge n. 18 del 17.03.2020.

  • Sono sospesi i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza dal 23/2/2020 al 31/5/2020. Tali versamenti dovranno essere effettuati entro il 10/6/2020 senza sanzioni e interessi. Quanto già pagato non è rimborsabile (art. 37 del decreto legge n. 18 del 17.03.2020, comma 1).
  • Per i soggetti con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi, nel periodo compreso tra il giorno 08/03/2020 ed il 31/05/2020, gli adempimenti tributari diversi dalle ritenute alla fonte e dalle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale.

Restano immutate le disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 (art. 62 del decreto legge n. 18 del 17.03.2020, comma 1).

  • Per quanto riguarda le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e gli avvisi di accertamento anche riguardanti l’Inps, sono sospesi i versamenti in scadenza dal 8/3/2020 al 31/5/2020. I pagamenti sospesi dovranno essere erogati, in unica soluzione, entro il 30/6/2020. Non è previsto il rimborso di quanto già versato.
  • Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo Gasparrini, l’ammissione ai benefici del Fondo è estesa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che attestino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus; in tal caso, per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’ISEE. Il Fondo Gasparrini è il fondo che prevede la possibilità, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.
  • Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre stesso.

Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, compresi gli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Per accedere al beneficio l’impresa deve autocertificare di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Si intendono per “imprese” le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia. Pertanto possono accedere al beneficio in commento anche i professionisti.

  • Per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi pari o non superiori a € 2.000.000,00 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge Cura Italia, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione scadenti tra il giorno 08/03/2020 ed il 31/03/2020 dovuti per:
  1. ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente o assimilati al lavoro dipendente e per le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale.
  2. per contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, i versamenti IVA in scadenza tra il giorno 08/03/2020 ed il 31/03/2020 sono sospesi indipendentemente dal volume di ricavi o compensi.

I versamenti sospesi dovranno essere erogati, senza interessi e sanzioni, in un’unica soluzione entro il 31/05/2020 oppure ratealmente, in un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

  • Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a € 400.000,00 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge Cura Italia:
  • Con riferimento ai redditi di lavoro autonomo, i ricavi e i compensi percepiti tra la data di entrata in vigore del decreto “Cura Italia” e il 31/03/2020 non sono assoggettati a ritenuta d’acconto, a condizione che nel mese precedente non siano state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato. Per avvalersi di tale opzione, i contribuenti interessati dovranno rilasciare una dichiarazione da cui risulti che non si applica la ritenuta ai sensi della presente legge. I contribuenti interessati dovranno provvedere a versare le ritenute d’acconto non operate del sostituto, senza interessi e sanzioni, in un’unica soluzione entro il 31/05/2020, oppure in 5 rate mensili, di pari importo, a decorrere dal mese di maggio.
  • Per coloro che hanno domicilio fiscale, sede legale o la sede operativa nei comuni di: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vo’, restano le disposizioni di cui all’art. 1 del DM 24/02/2020:
  1.  sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e dagli accertamenti, con scadenza nel periodo compreso tra il 21/02/2020 ed il 31/03/2020. Non è previsto il rimborso di quanto già versato.
  2. i sostituti d’imposta non opereranno le ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente o assimilati al lavoro dipendente e sui compensi ed altri redditi corrisposti dallo Stato per il periodo di sospensione sopra citato.

I versamenti sospesi dovranno essere erogati, senza interessi e sanzioni, in un’unica soluzione entro il 31/05/2020 oppure in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non è rimborsato quanto eventualmente già saldato.

  • Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.

Pertanto il beneficio risulta accessibile solo per le attività costrette a chiusura forzata per effetto del decreto di cui sopra.

                                                                              BONUS E DETRAZIONI

Il “Cura Italia” ha introdotto alcune agevolazioni in favore dei contribuenti. Di seguito riepiloghiamo le più significative:

  • E’ riconosciuta una indennità di euro 600,00, fino ad esaurimento fondi, che non concorrerà alla formazione del reddito . Tale indennizzo sarà erogato dall’INPS che, alla data odierna, non ha ancora chiarito le modalità per la richiesta. L’agevolazione sarà riservata a:
  • Liberi professionisti con partita IVA attiva e co.co.co., attivi al 23/02/2020 ed iscritti alla gestione separata INPS (tali soggetti non devono essere titolari di pensioni oppure essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie).
  • Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago che non siano titolari di pensioni e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie esclusa la gestione separata INPS.
  • Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 01/01/2019 e la data di entrata in vigore del decreto “Cura Italia” (tali soggetti non devono essere titolari di pensioni oppure iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie).
  • Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 hanno effettuato almeno 50 giornate di attività di lavoro agricolo.
  • Ai lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, che non siano lavoratori dipendenti alla data di entrata in vigore del decreto “Cura Italia”, con almeno 30 giorni di contributi versati al medesimo fondo nel 2019, cui deriva un reddito non superiore a 50.000,00 euro e non titolari di pensioni.
  • Per i lavoratori dipendenti e autonomi che, a causa del COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività o il rapporto di lavoro, è istituito il “Fondo per il reddito di ultima istanza” per garantire loro una indennità.
  • Per i titolari di reddito di lavoro dipendente è riconosciuto un premio per il mese di marzo 2020 di euro 100,00, da rapportare al numero di giorni svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese, che non concorre al reddito, purché non possiedano un reddito annuale complessivo superiore ad euro 40.000,00.
  • I datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l’attività a causa del coronavirus, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario (con causale “emergenza COVID-2019”) per i periodi decorrenti dal 23/3/2020 e per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il 31/8/2020.

                                                                        ULTERIORI INFORMAZIONI

Sono slittati, in base a quanto disposto dall’ art. 12 del D. Lgs. 159/2015, gli accertamenti relativi al 2015 fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Il termine di accertamento, con riferimento all’anno 2015, scadrà 31/12/2022

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