Prende il nome di “bonus facciate” l’agevolazione fiscale che consente di usufruire di detrazioni sui costi, sostenuti nel 2020, per le ristrutturazioni esterne di un immobile. Il bonus è disponibile sia per proprietari che per inquilini, residenti e non, nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese.
Per aver diritto alle agevolazioni è necessario realizzare interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. Gli immobili in questione devono essere nelle zone A e B (indicate nel decreto ministeriale n.1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
I lavori oggetto delle detrazioni sono quelli realizzati per rinnovare e consolidare della facciata esterna (inclusa pulitura e tinteggiatura) e gli interventi su balconi, ornamenti e fregi così come i lavori su grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici. Le agevolazioni sono previste anche per le spese correlate ai lavori: dall’installazione dei ponteggi allo smaltimento dei materiali, dall’Iva all’imposta di bollo, dai diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico.
Il bonus consiste in una detrazione dall’imposta lorda (Irpef o Ires) del 90% delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020; non sono previsti limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione.
Potranno usufruire della detrazione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti ed i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
L’ inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi (se previsti) o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
I contribuenti interessati devono:
- essere proprietari dell’immobile
- essere titolari di diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie).
- utilizzare l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Possono inoltre fruire della agevolazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi, anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) ed i conviventi di fatto ai sensi della legge n. 76/2016. Per questi contribuenti il bonus spetta a condizione che la convivenza sussista alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente all’avvio dei lavori, purché i costi sostenuti riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.
Qualora venisse stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), il compratore può usufruire dell’agevolazione se è stato immesso nel possesso dell’immobile. Può richiedere il bonus anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.
La detrazione va suddivisa in 10 quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e nei nove periodi d’imposta successivi e spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda. L’importo che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun periodo d’imposta non può essere utilizzato in diminuzione dell’imposta dei periodi successivi o chiesto a rimborso. Il “bonus facciate” non spetta per gli interventi effettuati durante la costruzione di un immobile o realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente, inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” (articolo 3, comma, 1, lett. d del Dpr n. 380/2001).
Per maggiori informazioni e approfondimenti vi rimandiamo al sito dell’ Agenzia delle Entrate:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-facciate/infogen-bonus-facciate-cittadini